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Informativa emergenza Covid-19

Contatti emergenza COVID-19:

Tel.: +390622483009 - Email: info@fabiopisano.com

PEC: fabio.pisano@pec.fabiopisano.com - Cell.: 3466215573
 

Ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione del CORONAVIRUS (COVID-19), nel rispetto

delle recenti normative sia nazionali che regionali, nonché dei consigli degli esperti, nell’interesse della

nostra salute, di quella dei ns. dipendenti/collaboratori e di quella delle persone che ogni giorno

gravitano in Studio, dobbiamo adottare le seguenti misure nella certezza che tutti vorranno collaborare

per contribuire al superamento di questo particolare momento di emergenza:

• Si raccomanda ai ns. Clienti di utilizzare i mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione (posta

elettronica, telefono, fax, internet, ecc.) al fine di limitare il più possibile accessi personali presso il ns.

Studio. In questo periodo in cui la diffusione del virus è molto veloce ed imprevedibile, infatti, dovremo

cercare di evitare appuntamenti e/o riunioni in studio o altrove; cerchiamo di privilegiare l’uso del

telefono, della posta elettronica o altro similare.

• A tutte le persone che dovranno comunque, sia pure brevemente, accedere presso il ns. Studio è fatto

divieto di entrare all’interno dello stesso per recarsi alla postazione del personale; si dovrà

obbligatoriamente attendere presso la reception in attesa di ricevere assistenza osservando sempre e

comunque le misure di sicurezza consigliate (distanza minima, evitare contatti fisici, ecc.).

• I Clienti che vengono in Studio solo per consegnare documenti, previo contatto con il personale

addetto mediante il citofono collegato al campanello esterno, potranno lasciarli se possibile su un

apposito supporto posto al di fuori dello Studio; il personale addetto provvederà poi a prelevarli in

sicurezza. Si consiglia di inserire i documenti in apposite buste e, al fine di prevenire il più possibile

contagi, se ritenuto necessario, si consiglia di trattarli indossando appositi guanti monouso.

Successivamente il personale addetto si metterà in contatto telefonico con il cliente o suo incaricato/a

per richiedere le necessarie delucidazioni e/o per fornire eventuali informazioni.

• Alle persone che non potranno fare a meno di accedere presso lo Studio, nel caso soffrissero di

temporanei sintomi tipici del periodo (raffreddore, lieve tosse, ecc.) senza febbre, si raccomanda l’uso

delle apposite mascherine (di tipo chirurgico).

Ci riserviamo di modificare le istruzioni di cui sopra in funzione dell’evolversi della situazione, nella

speranza che questo periodo di preoccupazione e di disagio si protragga per il minor tempo possibile

consentendo a tutti noi di ritornare alla normalità ed alla serenità.

RingraziandoVi per la comprensione e collaborazione, Vi salutiamo cordialmente.

Fabio Pisano

Dottore Commercialista


MISURE ADOTTATE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLO STUDIO

• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità
ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo
agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi
sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere,
alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie
a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine,
e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda,
si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,
l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

 
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